(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 22 del 23 maggio 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia di qualificazione degli esecutori di lavori
                              pubblici
    1.  In relazione all'abrogazione della legge 10 febbraio 1962, n.
57  (istituzione  dell'albo  nazionale  dei  costruttori), cessano di
applicarsi  le  seguenti  disposizioni  della  legge  provinciale  10
settembre  1993,  n.  26  (Norme  in  materia  di  lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti):
      a)   art.   34   (Requisiti   di   partecipazione),   commi   1
(limitatamente  alla  parte  in  cui  richiede  l'iscrizione all'albo
nazionale  dei  costruttori), 2, 3, 4, 6 e 8, articolo come da ultimo
modificato  dall'art.  30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n.
1;
      b)  art.  36 (Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi),
comma  2, articolo come da ultimo modificato dall'art. 42 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
      c)   art.  37  (Requisiti  soggettivi  connessi  all'iscrizione
all'ANC),  commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-bis, articolo come da ultimo
modificato dall'art. 3 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.
    2.  Fino  all'entrata in vigore di diversa normativa provinciale,
ai   fini  della  partecipazione  delle  imprese  alle  procedure  di
affidamento  di  lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro,
ivi  compresi  quelli  da  eseguire  in  economia.  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio  2000,  n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'art.  8  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni).
    3.   I   riferimenti   contenuti   nella   legge  provinciale  10
settembre 1993,  n. 26 alle norme di cui e' disposta la cessazione di
efficacia  ai  sensi  del  comma  1,  sono  da  intendersi fatti alle
corrispondenti norme applicabili al sensi del comma 2.