(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 23 maggio 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici 1. In relazione all'abrogazione della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti): a) art. 34 (Requisiti di partecipazione), commi 1 (limitatamente alla parte in cui richiede l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori), 2, 3, 4, 6 e 8, articolo come da ultimo modificato dall'art. 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; b) art. 36 (Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi), comma 2, articolo come da ultimo modificato dall'art. 42 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; c) art. 37 (Requisiti soggettivi connessi all'iscrizione all'ANC), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-bis, articolo come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5. 2. Fino all'entrata in vigore di diversa normativa provinciale, ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ivi compresi quelli da eseguire in economia. si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). 3. I riferimenti contenuti nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 alle norme di cui e' disposta la cessazione di efficacia ai sensi del comma 1, sono da intendersi fatti alle corrispondenti norme applicabili al sensi del comma 2.